1. I soggetti che intendono svolgere l'attività di cui all'articolo 1 sono tenuti a iscriversi nei registri di cui all'articolo 2.
2. Sono esclusi dall'obbligo di iscrizione di cui al comma 1:
a) coloro i quali si dedicano solo marginalmente od occasionalmente all'attività di lobbying e relazioni istituzionali nei confronti dei membri del Parlamento;
b) i dirigenti dei partiti o movimenti politici;
c) i giornalisti nell'esercizio della loro attività professionale di informazione al pubblico.